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Art. 95
Diritto di pegno dell'assicuratore; liquidazione Se l'avente diritto ha costituito in pegno all'assicuratore il suo diritto derivante da un contratto di assicurazione sulla vita, l'assicuratore può compensare il proprio credito col valore di riscatto dell'assicurazione, dopo aver diffidato inutilmente per iscritto il debitore, sotto comminatoria delle conseguenze della mora, a pagare il debito entro sei mesi dal giorno della ricevuta diffida. |