Legge federale
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Art. 1029
Assicurazione con effetto retroattivo 1 Il contratto può esplicare effetti a una data anteriore alla sua conclusione se sussiste un interesse assicurabile. 2 L’assicurazione con effetto retroattivo è nulla se soltanto lo stipulante o l’assicurato sapeva o avrebbe dovuto sapere che il sinistro si era già verificato. 29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). |
