Legge federale
|
|
Art. 100
Rapporto col diritto delle obbligazioni 1 Per tutto quanto non sia previsto nella presente legge il contratto d’assicurazione è retto dalle disposizioni del diritto delle obbligazioni. 2 Per gli stipulanti e gli assicurati considerati disoccupati ai sensi dell’articolo 10 della legge del 25 giugno 1982143 sull’assicurazione contro la disoccupazione sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 71 capoversi 1 e 2 e 73 della legge federale del 18 marzo 1994144 sull’assicurazione malattie.145 143 RS 837.0 144 RS 832.10 145Introdotto dall’art. 115 della L del 25 giu. 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (RU 19822184; FF 1980III 469). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233). |
