Legge federale
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Art. 13
c. Ammortizzazione 1 ...32 2 All’ammortizzazione delle polizze si applicano per analogia le disposizioni del Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 188133 sull’ammortizzazione dei titoli al portatore, con la variante che il termine di produzione dev’essere di un anno al più. 32 Abrogato dall’all. 1 n. II 8 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). 33[RU 5 577, 11 490; CS 23 tit. fin. art. 60 cpv. 2, 193in fine art. 18 disp. fin. e trans. tit. XXIV a XXXIII, 770 art. 103 cpv. 1]. Ora: le disposizioni del CO (RS 220). |
