Legge federale
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Art. 2445
Divisibilità del premio 1 Se il contratto d’assicurazione è sciolto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento dello scioglimento del contratto. È fatto salvo l’articolo 42 capoverso 3. 2 Il premio relativo al periodo assicurativo in corso è dovuto interamente se l’assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio. 45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233). |