Legge federale
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Art. 38c66
Spese per scemare il danno 1 L’assicuratore è tenuto a rimborsare all’avente diritto le spese delle misure non manifestamente inopportune che questi ha prese per scemare il danno (art. 38acpv. 1), anche quando tali misure siano rimaste senza effetto, o quando le spese aggiunte all’indennità eccedano l’importo della somma assicurata. 2 Se la somma assicurata non raggiunge il valore di risarcimento l’assicuratore sopporta le spese nella proporzione esistente fra la somma assicurata ed il valore di risarcimento. 66 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). |
