Legge federale
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Art. 39a67
Rilevamento tempestivo 1 Sempre che nessun interesse privato preponderante vi si opponga, all’ufficio AI competente possono essere comunicati dati per il rilevamento tempestivo degli assicurati incapaci al lavoro secondo l’articolo 3b della legge federale del 19 giugno 195968 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI). 2 Possono essere comunicati soltanto i dati necessari allo scopo in questione. A tale condizione, l’istituto d’assicurazione è liberato dall’obbligo di serbare il segreto. 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari. 67 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). 68 RS 831.20 |
