Legge federale
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Art. 39b69
Collaborazione interistituzionale 1 Sempre che nessun interesse privato preponderante vi si opponga, nell’ambito della collaborazione interistituzionale secondo l’articolo 68bis LAI70 possono essere comunicati dati:
2 Possono essere comunicati soltanto i dati necessari allo scopo in questione. A tale condizione, l’istituto d’assicurazione è liberato dall’obbligo di serbare il segreto. 3 L’interessato dev’essere informato circa la comunicazione dei dati. 69 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). 70 RS 831.20 |
