Legge federale
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Art. 4
Dichiarazioni obbligatorie a. In genere 1 Il proponente deve dichiarare all’assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta a domande poste in altra forma, tutti i fatti rilevanti per l’apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sono o gli devono essere noti. Le domande e la dichiarazione devono essere fatte per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.19 2 Sono rilevanti i fatti che possono influire sulla determinazione dell’assicuratore a conchiudere il contratto od a conchiuderlo alle condizioni convenute. 3 Si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l’assicuratore abbia formulato domande precise, non equivoche.20 19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). 20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). |
