Legge federale
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Art. 42
Danno parziale 1 Quando siavi stato soltanto un danno parziale e si pretenda per esso una indennità, l’assicuratore e lo stipulante hanno entrambi il diritto di recedere dal contratto al più tardi al pagamento della indennità. 2 Se il contratto è sciolto per recesso, la responsabilità dell’assicuratore si estingue 14 giorni dopo che il recesso è stato comunicato all’altra parte.72 3 L’assicuratore conserva il diritto al premio per il periodo di assicurazione in corso se lo stipulante recede dal contratto durante l’anno successivo alla sua conclusione.73 4 Quando né l’assicuratore né lo stipulante recedano dal contratto, l’assicuratore, salvo stipulazione contraria, risponde pel futuro solo col residuo della somma assicurata. 72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233). 73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233). |