Legge federale
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Art. 44
Comunicazione dello stipulante o dell’avente diritto: indirizzi 1 Per tutte le comunicazioni che gli devono essere fatte a norma del contratto o della presente legge, l’assicuratore è tenuto ad indicare almeno un indirizzo in Svizzera e a portarlo a conoscenza dello stipulante e dell’avente diritto che gli abbia notificato le sue ragioni per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.75 2 Quando l’assicuratore non adempia questi obblighi non può invocare le conseguenze previste nel contratto o nella presente legge per il caso in cui una comunicazione non venga fatta o venga fatta tardivamente. 3 Lo stipulante o l’avente diritto può fare le comunicazioni che gl’incombono, a sua scelta, all’indirizzo indicato, all’assicuratore direttamente od a qualunque agente di quest’ultimo. Le parti possono convenire che l’agente non è autorizzato a ricevere comunicazioni per l’assicuratore. 75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). |
