Legge federale
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Art. 47a87
Numero AVS Le imprese di assicurazione private soggette alla LSA88 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194689 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ai fini dell’esercizio delle assicurazioni complementari private nel quadro dell’assicurazione malattie o dell’assicurazione contro gli infortuni, soltanto se:
87 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471). 88 RS 961.01 89 RS 831.10 90 RS 832.10. Questo art. è ora abrogato. Dal 1° gen. 2016 vedi art. 2 cpv. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (RS 832.12). 91 RS 832.20 |
