Legge federale
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Art. 57
Pegno sulla cosa assicurata 1 Se fu assicurata una cosa costituita in pegno, il pegno del creditore si estende tanto al diritto che il contratto di assicurazione conferisce al debitore quanto ai beni acquistati coll’indennità in sostituzione della cosa assicurata. 2 Se il pegno fu notificato all’assicuratore, questi non può pagare l’indennità all’assicurato se non col consenso del creditore pignoratizio o verso prestazione di garanzie a favore del medesimo. |