Legge federale
|
|
Art. 60
b. Pegno legale del terzo danneggiato 1 Nel caso di assicurazione contro le conseguenze della responsabilità civile il terzo danneggiato ha, fino a concorrenza del risarcimento a lui spettante, un diritto di pegno sulla indennità dovuta allo stipulante. L’assicuratore può pagare l’indennità direttamente al terzo danneggiato. 1bis Il terzo danneggiato o il suo avente causa vanta un diritto di credito diretto nei confronti dell’assicuratore, nei limiti di un’eventuale copertura assicurativa e fatte salve le obiezioni e le eccezioni che l’assicuratore può opporgli in virtù della legge o del contratto.105 2 L’assicuratore è responsabile di ogni atto con cui pregiudichi il terzo nel suo diritto. 3 Nei casi in cui è stipulata un’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, il terzo danneggiato può esigere dall’assicurato civilmente responsabile o dalla competente autorità di vigilanza l’indicazione dell’assicuratore. Quest’ultimo deve fornire informazioni sul tipo e sull’estensione della copertura assicurativa.106 105 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). 106 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). |
