Legge federale
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Art. 73
Natura giuridica della polizza, cessione e costituzione in pegno 1 Il diritto derivante da un contratto d’assicurazione di somma fissa non può essere ceduto o costituito in pegno né mediante girata né mediante semplice consegna della polizza. Per la validità della cessione e della costituzione in pegno occorrono la forma scritta e la consegna della polizza nonché la notifica per scritto all’assicuratore.109 2 Se la polizza dispone che l’assicuratore può pagare al portatore, l’assicuratore di buona fede può considerare come avente diritto ogni portatore. 109 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). |
