Legge federale
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Art. 76
Assicurazione a beneficio di terzi a. Principio; estensione 1 Lo stipulante ha diritto di designare un terzo come beneficiario senza il consenso dell’assicuratore.111 2 Il beneficio può comprendere tutto il diritto derivante dall’assicurazione o solo una parte di esso. 111Vedi nondimeno l’art. 1 dell’O del 1° mar. 1966 che abroga le restrizioni alla libertà contrattuale per i contratti d’assicurazione (RS 221.229.11). |
