Legge federale
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Art. 95b
Assicurazione collettiva contro gli infortuni e le malattie; diritto del beneficiario Assicurazione contro gl’infortuni; invalidità 1 Se l’infortunio ha cagionato all’assicurato una diminuzione della capacità di lavoro prevedibilmente duratura, l’indennità deve essere pagata sotto forma di capitale sulla base della somma assicurata per il caso d’invalidità, non appena le conseguenze prevedibilmente durature dell’infortunio siano accertate. Questa disposizione non si applica quando lo stipulante abbia espressamente proposto l’indennità sotto forma di rendita. 2 Il contratto può disporre che nell’intervallo si pagheranno delle rendite e che queste dovranno diffalcarsi dall’indennità. |