Legge federale
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Art. 95c133
Diritto di regresso dell’assicuratore 1 Le prestazioni derivanti da assicurazioni contro i danni non sono cumulabili con altre prestazioni di indennizzo dei danni. 2 L’assicuratore subentra nei diritti dell’assicurato per i danni simili da esso coperti, nella misura della sua prestazione e nel momento in cui questa viene fornita. 3 Il capoverso 2 non si applica al caso in cui il danno sia dovuto a colpa lieve di una persona che ha una stretta relazione con l’assicurato. Hanno una stretta relazione con l’assicurato segnatamente le persone che:
133 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). |