Legge federale
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Art. 1131
Polizza a. Contenuto 1 L’assicuratore rilascia allo stipulante una polizza che stabilisce i diritti e gli obblighi delle parti. 2 L’assicuratore deve rilasciare allo stipulante che ne faccia richiesta una copia delle dichiarazioni contenute nella proposta di assicurazione o altrimenti fatte dal proponente e sulla cui base l’assicurazione è stata conclusa. 31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). |