Legge federale
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Art. 29
Riserva di patti speciali 1 Le disposizioni dell’articolo 28 della presente legge non modificano i patti coi quali lo stipulante assume determinati obblighi al fine di scemare il rischio o d’impedirne l’aggravamento. 2 L’assicuratore non può invocare la clausola che lo libera dal contratto qualora lo stipulante manchi a questi obblighi se tale mancanza non ha esercitato alcuna influenza sull’avverarsi del sinistro e sull’estensione delle prestazioni incombenti all’assicuratore. |