Legge federale
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Art. 31
Aggravamento del rischio nel contratto di assicurazione collettiva Quando il contratto comprenda più cose o più persone e l’aggravamento del rischio concerna solamente alcune di queste cose o di queste persone, l’assicurazione rimane in vigore per le altre a quanto lo stipulante paghi, a prima richiesta dell’assicuratore, il maggior premio che fosse dovuto per esse. |