Legge federale
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Art. 46a83
Fallimento dello stipulante 1 In caso di fallimento dello stipulante il contratto sussiste e l’amministrazione del fallimento è responsabile del suo adempimento. Sono fatti salvi l’articolo 81 e le disposizioni della presente legge relative all’estinzione del contratto. 2 Le pretese e le prestazioni derivanti dall’assicurazione di beni impignorabili secondo l’articolo 92 della legge federale dell’11 aprile 188984 sulla esecuzione e sul fallimento non rientrano nella massa fallimentare. 83Introdotto dall’all. n. 3 della L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori (RU 19781836; FF 1976 II 859). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). |