Legge federale
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Art. 5
b. In caso di rappresentanza c. Nell’assicurazione di terzi 1 Quando il contratto sia conchiuso a mezzo di un rappresentante, si dichiareranno e i fatti rilevanti che sono o devono essere noti al rappresentato e quelli che sono o devono essere noti al rappresentante. 2 Nel caso dell’assicurazione di terzi (art. 16) si dichiareranno anche i fatti rilevanti che sono o devono essere noti al terzo assicurato o al suo intermediario, a meno che il contratto non venga concluso a loro insaputa o non sia possibile avvisare in tempo utile il proponente.24 24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). |
