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Legge federale sul contratto d’assicurazione (Legge sul contratto d’assicurazione, LCA)1
del 2 aprile 1908 (Stato 1° settembre 2023)
1 Tit. abbreviato e abbreviazione introdotti dal n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).
Art. 5
b. In caso di rappresentanza
c. Nell’assicurazione di terzi
1 Quando il contratto sia conchiuso a mezzo di un rappresentante, si dichiareranno e i fatti rilevanti che sono o devono essere noti al rappresentato e quelli che sono o devono essere noti al rappresentante.
2 Nel caso dell’assicurazione di terzi (art. 16) si dichiareranno anche i fatti rilevanti che sono o devono essere noti al terzo assicurato o al suo intermediario, a meno che il contratto non venga concluso a loro insaputa o non sia possibile avvisare in tempo utile il proponente.24
24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).