Legge federale
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Art. 74
Assicurazione sulla vita altrui 1 L’assicurazione sulla vita altrui è nulla quando la persona per il cui decesso è stipulata non vi abbia dato il suo consenso per iscritto prima della conclusione del contratto. Se l’assicurazione è stipulata per il decesso di una persona incapace occorre il consenso scritto del rappresentante legale. 2 Il diritto derivante dall’assicurazione può invece essere ceduto senza il consenso del terzo. 3 Il contratto può disporre che le norme degli articoli 6 e 28 della presente legge si applicheranno anche quando la persona per il cui decesso l’assicurazione fu stipulata abbia commesso una reticenza o cagionato l’aggravamento del rischio. |