Legge federale
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Art. 89124
Assicurazione sulla vita; estinzione anticipata Qualunque sia la durata convenuta, lo stipulante può recedere dal contratto dopo un anno per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. 124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). |