Legge federale
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Art. 91
b. Determinazione dei valori 1 L’assicuratore deve fissare le basi per la determinazione del valore di trasformazione e del valore di riscatto. 2 Le disposizioni relative alla trasformazione ed al riscatto devono essere inserte nelle condizioni generali di assicurazione. 3 L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) decide se i valori di trasformazione e di riscatto previsti siano adeguati.127 127 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085207; FF 20062625). |