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Legge federale sul contratto d’assicurazione (Legge sul contratto d’assicurazione, LCA)1
del 2 aprile 1908 (Stato 1° settembre 2023)
1 Tit. abbreviato e abbreviazione introdotti dal n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).
Art. 91
b. Determinazione dei valori
1 L’assicuratore deve fissare le basi per la determinazione del valore di trasformazione e del valore di riscatto.
2 Le disposizioni relative alla trasformazione ed al riscatto devono essere inserte nelle condizioni generali di assicurazione.
3 L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) decide se i valori di trasformazione e di riscatto previsti siano adeguati.127
127 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085207; FF 20062625).