Legge federale
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Art. 1637
Oggetto dell’assicurazione 1 L’assicurazione ha per oggetto un interesse assicurabile dello stipulante (assicurazione per conto proprio) o di un terzo (assicurazione per conto di terzi). L’assicurazione può riferirsi alla persona, a cose o al rimanente patrimonio dello stipulante (assicurazione propria) o di un terzo (assicurazione di terzi). 2 Nel dubbio si presume che lo stipulante abbia concluso l’assicurazione per conto proprio. 3 Nel caso dell’assicurazione per conto di terzi, l’assicuratore può opporre loro tutte le eccezioni opponibili allo stipulante. 37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). |