Legge federale
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Art. 2
Proposte speciali 1 Si ritiene accettata la proposta di prolungare o di modificare un contratto o di rimettere in vigore un contratto sospeso, quando l’assicuratore non l’abbia respinta entro quattordici giorni dal ricevimento. 2 Ove una visita medica sia richiesta dalle condizioni generali d’assicurazione, la proposta si ritiene accettata se l’assicuratore non l’ha respinta entro quattro settimane dal ricevimento. 3 Queste disposizioni non si applicano alla proposta di aumentare la somma assicurata. |