Legge federale
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Art. 28
Aggravamento del rischio ad opera dello stipulante 1 Se nel corso dell’assicurazione lo stipulante ha cagionato un aggravamento essenziale del rischio, l’assicuratore non è vincolato per l’avvenire al contratto. 2 L’aggravamento del rischio è essenziale quando derivi dalla modificazione di un fatto rilevante per l’apprezzamento del rischio (art. 4) e del quale le parti abbiano determinato l’estensione basandosi sulle risposte alle domande di cui all’articolo 4 capoverso 1.51 3 Il contratto può disporre se, in che misura ed entro quali termini lo stipulante debba dare avviso di tali aggravamenti del rischio all’assicuratore. 51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). |