Legge federale
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Art. 2b7
Effetti della revoca 1 La revoca rende inefficace sin dall’inizio la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stipulante. Nel caso di assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni, dev’essere restituito il valore al momento della revoca. 2 Le parti devono restituire le prestazioni già ricevute. 3 Lo stipulante non deve all’assicuratore nessun’altra indennità. Ove l’equità lo richieda, lo stipulante deve rifondere in tutto o in parte all’assicuratore le spese per gli accertamenti particolari da questo svolti in buona fede in vista della conclusione del contratto. 7 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). |