Legge federale
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Art. 37
Fallimento dell’assicuratore 1 Nel caso di fallimento dell’assicuratore il contratto si estingue quattro settimane dopo la pubblicazione della dichiarazione di fallimento. È fatto salvo l’articolo 55 LSA63.64 2 Lo stipulante può far valere il diritto di cui all’articolo 36 capoverso 3.65 3 Se per il periodo di assicurazione in corso lo stipulante ha verso l’assicuratore un diritto a indennità, egli può far valere a sua scelta, questo diritto o le pretese suindicate. 4 Gli rimangono inoltre riservati i diritti di risarcimento. 64 Per. introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). 65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). |