Legge federale
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Art. 45
Violazione del contratto 1 Se è stata convenuta una sanzione per il caso in cui lo stipulante o l’avente diritto violi un obbligo, egli non incorre nella sanzione quando:
2 L’insolvibilità del debitore non scusa il ritardo nel pagamento del premio. 3 Quando il contratto o la presente legge vincoli l’esistenza di un diritto derivante dall’assicurazione all’osservanza di un termine lo stipulante o l’avente diritto può compiere l’atto omesso senza colpa non appena l’impedimento sia tolto. 80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). |