Legge federale
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Art. 46b87
Cumulo di assicurazioni Responsabilità in caso di cumulo di assicurazioni 1 Quando lo stesso interesse sia assicurato contro lo stesso rischio e per lo stesso tempo presso più di un assicuratore, di guisa che le somme assicurate insieme riunite eccedano il valore di assicurazione (cumulo di assicurazioni), lo stipulante è tenuto a darne senza indugio conoscenza, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, a ogni assicuratore. 2 Se al momento della conclusione di un ulteriore contratto non è a conoscenza dell’esistenza di un cumulo di assicurazioni, lo stipulante può recedere da questo contratto per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo entro quattro settimane dalla scoperta del cumulo di assicurazioni. 3 Se lo stipulante ha omesso intenzionalmente questa notificazione o ha concluso più assicurazioni nell’intento di procurarsi con esse un utile illecito, gli assicuratori non sono vincolati in suo confronto al contratto. 4 Ogni assicuratore ha diritto a tutta la prestazione convenuta. Art. 46c88 1 In caso di cumulo di assicurazioni, ogni assicuratore risponde del danno nella proporzione esistente fra la somma da esso assicurata e l’importo totale delle somme assicurate. 2 Se uno degli assicuratori è divenuto insolvibile gli altri assicuratori rispondono, fatto salvo l’articolo 38c capoverso 2, per la quota che incombe all’assicuratore insolvibile nella proporzione esistente fra le somme da loro assicurate e fino a concorrenza di quella assicurata da ciascuno di essi. Il credito spettante all’avente diritto contro l’assicuratore insolvibile passa agli assicuratori che hanno pagato l’indennità. 3 Accaduto il sinistro, l’avente diritto non può risolvere o modificare nessuna assicurazione a detrimento degli altri assicuratori. 87 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). 88 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). |
