Legge federale
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Art. 59107
Assicurazione per la responsabilità civile a. Estensione 1 Quando lo stipulante si sia assicurato contro le conseguenze della responsabilità inerente per legge ad un esercizio industriale, l’assicurazione si estende anche alla responsabilità dei suoi rappresentanti ed a quella delle persone incaricate di dirigere o sorvegliare l’esercizio nonché agli altri lavoratori. 2 L’assicurazione copre sia le pretese di risarcimento dei danneggiati sia i diritti di regresso di terzi. 3 Nell’assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria non è possibile opporre al danneggiato le eccezioni derivanti da eventi assicurati provocati intenzionalmente o per negligenza grave, dalla violazione di obblighi, dal mancato pagamento dei premi o da una franchigia convenuta contrattualmente. 107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). |