Legge federale
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Art. 7
b. Nel contratto di assicurazione collettiva Quando il contratto comprenda più cose o più persone e la reticenza si riferisca solamente ad alcune di queste cose o di queste persone, l’assicurazione rimane in vigore per le altre ove risulti dalle circostanze che l’assicuratore le avrebbe assicurate anche sole alle medesime condizioni. |