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Legge federale sul contratto d’assicurazione (Legge sul contratto d’assicurazione, LCA)1
del 2 aprile 1908 (Stato 1° gennaio 2024)
1 Tit. abbreviato e abbreviazione introdotti dal n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).
Art. 74
Assicurazione sulla vita altrui
1 L’assicurazione sulla vita altrui è nulla quando la persona per il cui decesso è stipulata non vi abbia dato il suo consenso per iscritto prima della conclusione del contratto. Se l’assicurazione è stipulata per il decesso di una persona incapace occorre il consenso scritto del rappresentante legale.
2 Il diritto derivante dall’assicurazione può invece essere ceduto senza il consenso del terzo.
3 Il contratto può disporre che le norme degli articoli 6 e 28 della presente legge si applicheranno anche quando la persona per il cui decesso l’assicurazione fu stipulata abbia commesso una reticenza o cagionato l’aggravamento del rischio.