Legge federale
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Art. 90128
Trasformazione e riscatto a. In genere 1 Se l’assicurazione ha un valore di trasformazione, lo stipulante può esigere che essa sia interamente o parzialmente trasformata in un’assicurazione liberata dal pagamento dei premi. Il contratto può prevedere in merito un valore minimo. 2 Se il valore di trasformazione è inferiore al valore minimo previsto, l’assicuratore versa il valore di riscatto allo stipulante. 3 Se il contratto copre un sinistro il cui verificarsi è certo e se in caso di estinzione totale o parziale del contratto l’assicurazione ha un valore di riscatto, lo stipulante ne può esigere il pagamento. 128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). |