Legge federale
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Art. 92
c. Obblighi dell’assicuratore; ulteriore verifica da parte della FINMA; scadenza del prezzo di riscatto 1 Su domanda dell’avente diritto, l’assicuratore è tenuto a calcolare entro quattro settimane il valore di trasformazione od il valore di riscatto dell’assicurazione ed a farglielo conoscere. A richiesta dell’avente diritto l’assicuratore deve inoltre fornirgli i dati necessari per calcolare a mezzo di periti il valore di trasformazione o di riscatto. 2 Ad istanza dell’avente diritto, la FINMA verifica gratuitamente l’esattezza dei valori calcolati dall’assicuratore.131 3 Se l’avente diritto domanda il riscatto, il prezzo di riscatto scade tre mesi dopo che la domanda sia giunta all’assicuratore. 131 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085207; FF 20062625). |