Legge federale
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Art. 99
Ordinanze del Consiglio federale Il Consiglio federale può decretare, mediante ordinanze, che le restrizioni alla libertà contrattuale previste nell’articolo 98 della presente legge non si applicheranno a singole specie di assicurazioni in quanto ciò sia richiesto dalla natura o dalle condizioni particolari di queste specie di assicurazioni. |