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Legge federale che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà (LCAP)1
del 4 ottobre 1974 (Stato 1° gennaio 2013)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 15 mar. 2000 (RU 2000 618619; FF 1999 2860).
Art. 10Correzione dei confini
1 Se l’edificazione razionale di un fondo o di un gruppo di fondi è resa difficile o impossibile dallo sfavorevole tracciato dei confini, i proprietari interessati possono esigere, per la correzione dei confini, la collaborazione dei proprietari dei fondi confinanti.
2 Nell’ambito di una siffatta correzione può essere chiesta la permuta di terreno entro i limiti strettamente necessari e la cessione di un massimo di tre are in quanto con tale provvedimento sia considerevolmente migliorata l’edificabilità e la permuta o la cessione non appaia insopportabile per il proprietario colpito.
3 I Cantoni possono ordinare d’ufficio l’esecuzione di correzioni del confine. Essi possono delegare tale facoltà ai Comuni.