Legge federale
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Art. 12
Per mutui intesi all’urbanizzazione di terreno edilizio, la Confederazione può fare da mediatore o da fideiussore verso enti di diritto pubblico, nonché imprenditori e organizzazioni che si occupano della costruzione d’abitazioni.6 Essa può, se il finanziamento è reso difficile dalla rarefazione di mezzi sul mercato dei capitali, accordare direttamente mutui. 6Nuovo testo giusta il n. 22 dell’all. alla L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS 616.1). |