Legge federale
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Art. 18 Ammortamento e interessi
1 Il mutuo deve essere rimborsato entro 20 anni, eccezionalmente 25 al massimo dal pagamento. 2 I mutui possono essere concessi a interessi più vantaggiosi di quelli usualmente praticati sul mercato, con possibilità di rinunciare all’ammortamento durante i primi anni. 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari. |