Legge federale
|
Art. 20 Disposizioni cautelative
L’inosservanza dei presupposti generali, nonché delle condizioni e oneri speciali, determina l’obbligo di rimunerare i mutui al saggio d’interesse usualmente praticato sul mercato. Per le agevolazioni di interesse ottenute abusivamente dev’essere versata la corrispondente differenza. L’ufficio federale competente può inoltre ridurre la durata del mutuo e ordinarne il rimborso completo o parziale. |