Legge federale
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Art. 22 Genere e portata
1 Per i mutui intesi all’acquisto di terreni di riserva, la Confederazione può fare da mediatore e da fideiussore verso enti di diritto pubblico, nonché imprenditori e organizzazioni che si occupano della costruzione d’abitazioni di utilità pubblica.8 Essa può, se il finanziamento è reso difficile dalla rarefazione di mezzi sul mercato dei capitali, accordare direttamente mutui. 2 I mutui possono estendersi anche agli interessi dei costi totali d’acquisto dei terreni. 3 I mutui ammontano di norma al 50 per cento dei costi d’acquisto dei terreni e devono essere garantiti mediante costituzione di pegno immobiliare. Non sono applicabili eventuali limitazioni legali del mutuo. 4 Il Consiglio federale stabilisce i presupposti generali dell’aiuto e definisce gli oneri e le condizioni cui può essere vincolato. 8Nuovo testo giusta il n. 22 dell’all. alla L del 5 ott. 1990 sui sussidi. in vigore dal 1° apr. 1991 (RS 616.1). |