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Legge federale che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà (LCAP)1
del 4 ottobre 1974 (Stato 1° gennaio 2013)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 15 mar. 2000 (RU 2000 618619; FF 1999 2860).
Art. 22Genere e portata
1 Per i mutui intesi all’acquisto di terreni di riserva, la Confederazione può fare da mediatore e da fideiussore verso enti di diritto pubblico, nonché imprenditori e organizzazioni che si occupano della costruzione d’abitazioni di utilità pubblica.8 Essa può, se il finanziamento è reso difficile dalla rarefazione di mezzi sul mercato dei capitali, accordare direttamente mutui.
2 I mutui possono estendersi anche agli interessi dei costi totali d’acquisto dei terreni.
3 I mutui ammontano di norma al 50 per cento dei costi d’acquisto dei terreni e devono essere garantiti mediante costituzione di pegno immobiliare. Non sono applicabili eventuali limitazioni legali del mutuo.
4 Il Consiglio federale stabilisce i presupposti generali dell’aiuto e definisce gli oneri e le condizioni cui può essere vincolato.
8Nuovo testo giusta il n. 22 dell’all. alla L del 5 ott. 1990 sui sussidi. in vigore dal 1° apr. 1991 (RS 616.1).