Legge federale
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Art. 25 Principio
1 La Confederazione può promuovere la ricerca sul mercato delle abitazioni.9 Quest’ultima deve segnatamente migliorare la conoscenza delle condizioni di mercato, accertare le tendenze dell’offerta e della domanda e chiarire il bisogno di abitazione. 2 La Confederazione coordina l’attività di ricerca e i rilevamenti statistici. 9Nuovo testo giusta il n. 22 dell’all. alla L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS 616.1). |