Legge federale
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Art. 29 Promovimento in generale
1 La Confederazione allestisce piani di ricerca e di sviluppo nonché ordini di priorità. 2 Il promovimento avviene mediante l’assegnazione di lavori di ricerca e di sviluppo a istituzioni competenti pubbliche o private, a specialisti oppure mediante la partecipazione finanziaria ai lavori di terzi. |