Legge federale
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Art. 3 Rapporto con la pianificazione del territorio e la protezione dell’ambiente
La Confederazione promuove l’urbanizzazione di terreni edificabili adeguata alla pianificazione del territorio e alla protezione dell’ambiente. Essa prende conformemente alle disposizioni seguenti provvedimenti completivi per promuovere e garantire tale urbanizzazione come anche per procurare i terreni per la costruzione d’abitazioni e può prestare a tale scopo aiuti speciali.5 5Nuovo testo del per. 2 giusta il n. 22 dell’all. alla L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS 616.1). |